danit ha scritto:Nati alla 30ma. Vuoi dire che potrò usufruire delle ore di allattamento sino alla data presunta? Ho cercato una normativa in merito ma ho trovato solo quella sull'astensione obbligatoria (qsta sì parte dalla data presunta)
Potrai usufruire dell'orario ridotto per allattamento fino al compimento del I anno di età (anagrafico...bada bene) dei bimbi!
Riposi giornalieri Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro. Mentre con la legge 1204/1, non vi era copertura figurativa per dette ore, attualmente — con la legge 53/2000 - viene prevista una copertura del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Detto beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore nei seguenti casi:
· qualora i figli siano affidati al solo padre;
· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
· se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive
Parto prematuro La nuova legge n.53/2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n.270/99), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data del parto il certificato attestante la data dell’evento.
Ad ogni modo dai un'occhiata a queste informazioni....penso siano interessanti.
http://www.vitadidonna.it/gravidanza_00000b.html