Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 37 dello scorso 13 febbraio è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2012 contenente le modalità di fruizione del congedo obbligatorio (un giorno) e facoltativo (uno o due giorni) per il padre e i voucher per le madri lavoratrici utilizzabili per baby sitter o asilo nido.
Un mini pacchetto a sostegno dell’occupazione femminile poichè, la parte più sostanziosa del decreto è rappresentata dall’introduzione, seppur in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di voucher per il pagamento dell’asilo o dei servizi di baby sitting. Il budget per il triennio 2013-2015 è di circa 300 milioni di euro.
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre (art. 1)
Il congedo obbligatorio (di un giorno) e il congedo facoltativo (di due giorni), sono fruibili dal padre lavoratore dipendente entro il quinto mese di vita del figlio e, anche in caso di adozione.
Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso mentre, la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre. L’indennità giornaliera è posta a carico dell’Inps nella misura pari al 100% della retribuzione spettante (art. 2). I congedi non possono essere frazionati ad ore.
Domanda
Per poter usufruire dei congedi, il padre deve fare domanda scritta al datore di lavoro, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile, in relazione all’evento nascita, in base alla data presunta del parto. Il datore comunicherà poi all’INPS le giornate di congedo fruite dal lavoratore.
Nel caso di congedo facoltativo, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lesi spettante, per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.. La stessa documentazione deve essere trasmessa anche al datore della lavoratrice madre.
Voucher per l’acquisto dei servizi per l’infanzia (asilo e baby sitting)
L’art. 4 del decreto prevede la possibilità per la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità o, negli undici mesi successivi, di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per il pagamento degli asili pubblici o privati accreditati.
La richiesta può essere presentata anche dalla padre che ha parzialmente usufruito del congedo parentale.
Il contribuito è di 300€ mensili per un massimo di sei mesi. Nel caso che il contributo venga chiesto per il pagamento dell’asilo, il beneficio consisterà in un pagamento diretto (fino al raggiungimento della quota di 300€ mensili) alla struttura prescelta previa presentazione da parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Nel caso di servizio di baby sitting, il contributo verrà erogato sotto forma di voucher (buoni lavoro).
Domanda (art. 6)
Le domande di ammissione ai buoni dovranno essere presentate all’INPS, per via telematica o secondo le modalità stabilite dall’Istituto in tempo utile. Al momento della domanda si dovrà indicare quale servizio si sceglie e per quante mensilità (si ricorda max 6 mesi), con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
I termini di presentazione delle domande, per gli anni 2013, 2014 e 2015, saranno unici a livello nazionale e, verranno stabilite con apposito bando, dall’INPS.
Possono presentare domanda oltre alle donne i cui figli sono già nati, anche quelle la cui data presunta del parto sia nei 4 mesi successivi al bando nazionale.
Verrà poi stilata una graduatoria nazionale sulla base degli indicatori ISEE fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno dei tre anni. Avranno precedenza le madri per le quali l’indicatore ISEE è più basso e, a parità di ISEE, varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Beneficiari (art.7)
le lavoratrici part time possono usufruire dei buoni in misura proporzionata alla ridotta entità di prestazione lavorativa;
le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire dei benefici per un massimo di tre mesi;
non possono usufruire del contributo le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammisione al contributo previsto dall’art 4 del decreto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite.
In totale sono previsti 20 milioni di euro annui, per ciascuno dei tre anni a graverà sul Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione di giovani e donne.
Link/Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2013/02/i ... by-sitter/
http://www.lavoroediritti.com/wp-conten ... atorio.pdf
Magari può essere utile
Ciaooo!