Può un cittadino italiano farsi curare all’estero ?
Sì, è previsto da diverse leggi dello Stato.
Quando il cittadino italiano può farsi curare all’estero?
Quando le strutture italiane non sono in grado di curarlo in modo adeguato o quando i tempi sono troppo lunghi per poter effettuare l’intervento o le cure. (fissati imperativamente dal DM 24/01/1990)
Cosa deve fare il cittadino italiano per farsi curare all’estero ?
Deve ottenere un’autorizzazione preventiva, presentando domanda presso la propria ASL .
Oltre alla domanda quali altri documenti bisogna presentare ?
Bisogna presentare una relazione di un medico specialista (anche privato) che certifichi la necessità della cura e l'impossibilità di ottenere la stessa prestazione in Italia,o l'impossibilità di ottenerla nei tempi previsti per legge.
Nella dichiarazione deve essere indicato anche il Centro estero prescelto per effettuare l’intervento o le cure e le date di effettuazione del ciclo riabilitativo. È necessario presentare, inoltre, ogni documentazione utile (cartelle cliniche, esami radiologici, pareri resi da specialisti, etc.) che possa giustificare il trasferimento all’estero.
La ASL, poi che cosa fa ?
La ASL inoltra la domanda e la documentazione al Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.) entro 3 giorni dalla presentazione della domanda.
Il C.R.R. valuta se ci sono presupposti per poter dare l’autorizzazione ed invia il parere positivo o negativo alla ASL entro 7 giorni dal ricevimento.
Tutto l'iter non può superare i 30 giorni ( dalla presentazione della domanda al ricevimento della risposta tramite raccomandata r/r.
I tempi di risposta sono imperativi,se la risposta viene inviata oltre il termine,ci sono i presupposti per ottenere l'autorizzazione in base al silenzio/assenso. Il C.R.R. DEVE sempre indicare un centro alternativo in Italia presso il quale l’assistito possa essere curato adeguatamente e tempestivamente. Se non lo fa,ma si limita a dichiarare che il trattamento é disponibile in Italia é prevista la possibilità di ricorso,in carta semplice,entro 15 giorni in base al DM 1/12/2000 articolo 5 commi 1 e 4 (vedasi a tal proposito anche la sentenza 16535 CORTE DI CASSAZIONE 4/11/2003,CONSIGLIO DI STATO sez V 10/07/2003 e T.A.R. Lombardia 5/01/2003).
E' importante precisare che l'autorizzazione alle cure all'estero deve essere concessa anche qualora il trattamento richiesto produca un miglioramento solo temporaneo delle condizioni dell'assistito e che non é compito del C.R.R. valutare il merito dell'efficacia di un determinato trattamento sul singolo paziente,essendo questo compito deputato unicamente allo specialista che segue il paziente
Se viene concessa l’autorizzazione al trasferimento in un centro estero che cosa succede ? Bisogna distinguere tra ASSISTENZA DIRETTA e ASSISTENZA INDIRETTA.
Il primo caso si riferisce essenzialmente a strutture pubbliche di Paesi UE.In questo caso viene rilasciato un modello che l'assistito presenterà direttamente alla struttura estera, affinchè l’onere ospedaliero venga addebitato direttamente al Servizio Sanitario Nazionale. Rimangono a carico dell’assistito spese di viaggi e ticket sanitari, che verranno rimborsati al rientro su presentazione dei giustificativi ( ci vogliono dai 3 ai 6 mesi, a seconda delle asl)
ASSISTENZA INDIRETTA
l’assistito regolerà personalmente le fatture al centro estero, ma al rientro in Italia potrà ottenere un rimborso pari all’80% (100% se l'indicatore isee non supera gli 8.000 euro)delle spese sanitarie e di viaggio, presentando le fatture quietanzate e le ricevute.
Quali sono le spese rimborsabili ? Sono le spese di carattere sanitario, le prestazioni libero professionali, il trasporto dell’assistito e dell'accompagnatore in caso il paziente sia un minore o una persona totalmente dipendente.E' previsto il rimborso per le spese di alloggio (appartamento o hotel) e del vitto se il trattamento non si svolge in regime di ricovero ospedaliero.
È possibile ottenere un acconto prima del trasferimento all’estero ? Sì, la ASL concede un'acconto del 70% del rimborso previsto, che può arrivare al 100% in caso di isee particolarmente basso.
Attenzione,la maggior parte delle regioni ha legiferato autonomamente in merito alla questione e quindi,fatta salva la normativa nazionale,ci potrebbero essere differenze sulla doumentazione da presentare e sulle modalità di rimborso.Consiglio di collegarsi al sito della propria regione.
ATTENZIONE: la domanda di rimborso deve essere presentata alla ASL competente entro tre mesi dalla effettuazione dell’ultima spesa pena la decadenza del diritto al rimborso malgrado l'autorizzazione.Devono essere conservate e consegnate tutte le fatture, gli scontrini fiscali relativi alle spese effettuate.