da laura il 18 ago 2008, 0:00
Ciao
ho visto anche l'altro post che hai aperto
qua non posso fare altro che quotare quanto già ti ha detto Silvia73
Quindi, in caso di parto prematuro il periodo non goduto a titolo di astensione obbligatoria prima della data presunta del parto deve essere aggiunto al periodo post partum in modo da garantire che l’assenza obbligatoria sia di 5 mesi.
Il peridodo di maternità obbligatoria nel tuo caso termina, dunque, il 15 lulgio, periodo al quale si può aggiungere, ovviamente, l'astensione facoltativa per un ulteriore periodo di 6 mesi.
Tale disciplina è stata introdotta a seguito del vuoto legislativo lasciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del giugno '99, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art.4 della legge 1204/1971 "Tutela delle lavoratrici madri" nella parte in cui "non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino".
A seguito di tale sentenza è stata emanata la Circolare INPS n. 231 del 28.12.1999.
Il principio sopra riportato è stato poi tradotto in legge con l'art. 11 L.53/00 contenuto nel Testo Unico di cui al D.Lgs 151/01.
Quanto sopra esposto trova conferma anche nelle decisioni giurisrudenziali.
solo a titolo esemplificativo cito la Corte di Appello di Brescia n. 217 del 30.09.03.
L'appelante eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 L. 53/00 laddove non consentiva, in caso di parto prematuro, di prolungare la maternità obbligatoria, o in subordine quella facoltativa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata del ricovero ospedaliero del piccolo.
La Corte rigettava l'appello argomentando quanto segue:
"In caso di parto prematuro, cui consegua un prolungato ricovero ospedaliero del neonato, la disciplina del congedo per maternità, come modificata dall'art. 11 L. 53/00, non consente il differimento della decorrenza dell'astensione obbligatoria alla data delle dimissioni ospedaliere, in quanto tale differimento indurrebbe una discriminazione irrazionale rispetto a patologie neonatali insorte successivamente ovvero rispetto a tutti quei casi in cui il congedo non possa essere fruito ordinariamente, manifesta è l'infondatezza delle relative censure di costituzionalità della norma sopra richiamata,"
Rimango comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento
Laura
Laura, mamma di Ginevra nata a termine il 03.02.07